Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato riconosce l'attività di ricerca etnologica e linguistica sulla cultura tradizionale e popolare quale strumento primario per lo studio, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale regionale e nazionale.
      2. Al fine di favorire il recupero delle testimonianze documentali, in forma sonora, delle tradizioni popolari, la presente legge è finalizzata a:

          a) promuovere indagini territoriali necessarie all'identificazione e al rinvenimento di depositi pubblici e privati di materiali e di supporti sonori aventi per oggetto testimonianze orali sugli usi, i costumi e le consuetudini locali legati alla cultura e alla tradizione popolari;

          b) sostenere nuove iniziative di ricerca, ove sia ancora possibile un'azione di investigazione sul campo;

          c) favorire la catalogazione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche, secondo procedure definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali in base a protocolli tecnico-scientifici definiti in ambito internazionale e in collaborazione con istituti universitari, per il recupero e la conservazione delle testimonianze raccolte in passato con supporti deperibili nel tempo;

          d) attivare rapporti con istituzioni, strutture scolastiche e universitarie nonché con associazioni culturali per la progettazione e la realizzazione di iniziative a carattere formativo e divulgativo;

          e) favorire la diffusione della consultazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, anche attraverso la messa in rete, tramite l'utilizzo

 

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di sistemi telematici, dei giacimenti documentali individuati e recuperati a livello regionale.